Legittimazione attiva e passiva (impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori)



La legittimazione attiva in ordine all'attivazione del rimedio (di natura cautelare) di cui all'art.524 cod.civ. sussiste in capo a chi, al tempo della rinunzia all'eredità effettuata dal chiamato, risulta creditore di quest'ultimo. Non occorre che il credito sia liquido ed esigibile: può anche trattarsi di un credito il cui ammontare debba ancora essere determinato, sottoposto a termine iniziale differito ovvero a condizione sospensiva nota1.
Legittimato passivamente è il chiamato (debitore) rinunziante. Si disputa se, oltre a costui, possano essere convenuti in giudizio (ovvero intervenire nel medesimo) anche i chiamati ulteriori che abbiano accettato l'eredità. A fronte del parere favorevole di parte della dottrina nota2 la giurisprudenza è orientata negativamente, riconoscendo unicamente l'esistenza di un interesse di detti chiamati ulteriori in relazione al fatto di dover subire in concreto un vincolo di garanzia in relazione ad un debito altrui. Dovrebbe dunque essere esclusa qualsiasi ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei chiamati in subordine che abbiano accettato l'eredità.
Questi ultimi saranno al più portatori di un interesse idoneo a consentire
unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le
ragioni del debitore rinunziante, non potendo comunque proporre domande proprie (Cass. Civ. Sez. II, 310/82).
Giova da ultimo rilevare che, qualora l'erede accettante chiamato in subordine subisca l'espropriazione (o, il che è equivalente, per non subirla, faccia fronte ai debiti del rinunziante), vanterà comunque azione di regresso contro il rinunziante, unico vero debitore
nota3.

Note

nota1

Ferri, Successioni in generale. Artt.456-511, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.111.
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nota2

Così Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p. 223, il quale ravvisa che l'interesse del chiamato ulteriore che abbia accetto (divenendo dunque erede) sarebbe indiscutibile, giacché l'azione promossa colpisce beni che già gli appartengono.
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nota3

Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico, dir. da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.450 e Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.395.
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Bibliografia

  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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