Legittimazione attiva (separazione dei beni del defunto)



Il diritto alla separazione compete in primo luogo ai creditori ereditari (art. 512, I comma, cod.civ. ). Ciò, ai sensi del II comma della disposizione, anche nell'ipotesi in cui vantassero ulteriori garanzie sui beni del defunto. La precisazione non è inutile: si pensi al caso in cui le dette garanzie si palesassero insufficienti (come ad esempio si può dire per l'ipoteca non di primo grado su un fabbricato di valore incapiente) nota1.
Ai sensi dell'art. 11 l.f. anche l'imprenditore defunto poteva essere dichiarato fallito (alle condizioni di cui all'art. 10 l.f. ); in esito alla pronunzia relativa sarebbero cessati di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile. La norma possiedeva una portata generale, riguardando anche il fallimento per estensione (Cass. Civ. Sez. I, 4026/79). Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, la nuova disciplina della liquidazione giudiziale prescrive all’art. 34 che l’apertura della procedura nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 33 , norma che fa riferimento al termine di anno dalla cessazione dell’attività del debitore.

Chi può essere considerato creditore? Deve anzitutto trattarsi di un credito scaturente da un'obbligazione civile. Non sarebbe sufficiente una semplice obbligazione naturale, come tale non azionabile. Occorre inoltre che la morte del debitore non valga ad estinguere il diritto di credito, come accade quando venga in considerazione un'obbligazione strettamente personale (dipingere un quadro, scolpire una statua, prendere parte ad una partita di calcio). Non occorre che si tratti di un credito liquido ed esigibile: d'altronde l'art. 515 cod.civ., prevede che possa esser data cauzione allo scopo di far cessare la separazione con riferimento a crediti condizionati, a termine ovvero contestati nota2. L'agire in separazione non può essere considerato un atto di natura personale: ne segue la possibilità di attivare il rimedio sia per il rappresentante legale, sia per quello volontario del creditore nota3. Praticabile sarà, ricorrendo i presupposti di cui all'art.2900 cod.civ., anche l'azione surrogatoria nota4.

Secondo un'opinione verrebbero in considerazione anche i diritti di credito maturati nel corso del tempo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione del chiamato nota5. Così potrebbero agire in separazione coloro che avessero gestito un qualche affare nell'interesse oggettivo della massa ereditaria (art. 2028 cod.civ. ) ovvero chi abbia avuto a che fare con il chiamato che amministri i beni ereditari o ancora con il curatore dell'eredità giacente nota6.

Tra i creditori può essere indubbiamente compreso anche l'erede già creditore del defunto che abbia accettato con il beneficio d'inventario, impedendo così quella confusione tra il proprio patrimonio e quello ereditario che costituisce il presupposto per poter conservare integre le ragioni creditorie precedentemente vantate nei confronti dell'ereditando nota7. Al riguardo il II comma dell'art.11 l.f., come modificato per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5 , prescriveva che l'erede che domanda il fallimento del defunto non fosse soggetto agli obblighi di deposito di cui agli artt.14 e 16, II comma, n.3 l.f.. Analogamente dispone il III° comma dell'art.34 del D.Lgs. 2019 n. 14.

In secondo luogo il diritto di domandare la separazione compete ai legatari (una volta che siano stati soddisfatti i creditori: si veda il III comma dell'art. 514 cod.civ. ). Vengono in considerazione i legati obbligatori, come quelli di quantità in relazione ai quali il beneficiario possa dirsi vantare un diritto di credito in senso proprio nei confronti dell'eredità nota8. Cosa dire dell'ipotesi in cui il testatore abbia disposto escludendo per il legatario la possibilità di agire in separazione? Secondo la prevalente opinione una siffatta clausola sarebbe inoperativa, non potendo la volontà testamentaria incidere su un istituto di ordine pubblico afferente alla tutela dei diritti nota9.

Note

nota1

Così Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.106.
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nota2

Giannattasio, Delle successioni. Divisione-donazione, in Comm.cod.civ., Torino, 1971, p.210; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.427. Ai fini della legittimazione a chiedere la separazione non rileva neppure che il titolo di credito sia munito di forza esecutiva né che sia rivestito di forma scritta (Ferri, Successioni in generale (Artt. 512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.16).
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nota3

Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica- Zatti, vol. II, Milano, 2000, p.388.
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nota4

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.521; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto delle'eredià. Disione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XII, Milano, 1961, p.348; Giannattasio, op.cit., p.211, i quali reputano altresì ammissibile la legittimazione anche dei successori (sia a titolo particolare, sia a titolo universale) del titolare originario del diritto.
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nota5

Ferri, op.cit., p.17.
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nota6

Rientrano altresì tra i creditori il fideiussore e l'avallante, in quanto titolari di un diritto di regresso. Analogamente si potrebbe dire di un eventuale condebitore solidale con il defunto (Ferri, op.cit., p.16 e Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.383).
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nota7

Non è pacifica al riguardo l'indispensabilità dell'accettazione con beneficio d'inventario. Si fa notare (Prestipino, op.cit., p.383) che il diritto a richiedere la separazione ben potrebbe essere esercitato anche dall'erede puro e semplice, sia pure limitatamente all'ipotesi in cui costui non fosse l'unico erede. In tal caso la confusione dei patrimoni cagionerebbe l'estinzione del credito del coerede con esclusivo riferimento alla propria quota ereditaria, dovendo per il residuo rimanere intatte le ragioni di credito nei confronti degli altri coeredi. In effetti questa conclusione può essere condotta alla regola della parziarietà dei debiti ereditari che si ritrae dal modo di disporre degli artt. 752 cod. civ. e 754 cod. civ. .
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nota8

Si disputa circa la possibilità di agire in separazione per il legatario di cosa specifica. Si tratterebbe infatti di un'attribuzione traslativa che non può dirsi generare un credito, bensì una mera obbligazione di fare consegna della cosa legata incombente sull'erede. Quanto all'eventuale credito afferente al risarcimento dei danni a carico dell'erede la cui condotta negligente abbia dato causa alla dispersione della cosa, non potrebbe legittimare il ricorso alla separazione, trattandosi, come è stato rilevato (da Cicu, op.cit., p.347), di un credito verso l'erede e non già verso l'ereditando.
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nota9

Ferri, op.cit., p.18; Grosso-Burdese, op.cit., p.521.
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Bibliografia

  • AZZARITI-MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982
  • CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XII, 1961
  • FERRI, Successioni in generale: della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, della rinunzia all'eredità, dell'eredità giacente, della petizione di eredità ( Artt.512-535), Bologna Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XVIII, 1968
  • GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, Torino, Comm.cod.civ., II, 1971
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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