Legittimazione attiva (petizione di eredità)



Ai sensi dell'art. 533 cod.civ. l'azione di petizione d'eredità spetta soltanto all'erede nota1. Al riguardo non è sufficiente che il soggetto rivesta la mera qualità di chiamato. L'art. 460 cod.civ. infatti annette a quest'ultima qualità unicamente le azioni conservative (azioni possessorie, atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) di cui alla riferita norma: l'eventuale esercizio della petitio hereditatis integrerebbe gli estremi di un atto implicante accettazione tacita (art. 476 cod.civ. ), vale a dire un atto che il chiamato non potrebbe compiere se non nella qualità di erede e che presupporrebbe la volontà di diventarlo nota2.

Non è indispensabile che l'erede sia il solo nominato: la petitio è proponibile anche dal coerede che così intenda proteggere la quota spettantegli sia nei confronti di un soggetto estraneo all'eredità, sia nei confronti di chiunque tra i coeredi che gli contesti il diritto ereditario nota3. In altri termini l'azione non esige che venga instaurato il contradditorio con tutti gli eredi, non potendo il possessore dei beni efficacemente opporsi in base al fatto che ad agire sia uno soltanto di essi (Cass. Civ., Sez. II, 14182/11).

Una distinta verifica deve essere condotta relativamente alla legittimazione attiva del legittimario, del creditore dell'erede che intenda agire in surrogatoria, di colui che abbia acquistato l'eredità o una quota di essa.

Note

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Ciò non significa che l'azione debba essere esercitata personalmente dall'erede, essendo ammissibile sia la rappresentanza volontaria, sia quella legale. Diversamente deve concludersi per il curatore dell'eredità giacente. Se costui ha infatti la possibilità di agire per proteggere le ragioni ereditarie con ogni mezzo (art.529 cod.civ.) non si può ritenere che egli possa addirittura far valere una qualità di erede che non gli spetta: il curatore è infatti più semplicemente investito di un ufficio di diritto privato. Contra, Schlesinger, La petizione di eredità, Torino, 1956, pp. 28 e ss. sulla scorta della differenza tra funzione di mera ricognizione del titolo di erede e quella avente carattere recuperatorio dei beni ereditari. Esclusa per il curatore sarebbe soltanto la possibilità di far valere la prima, non la seconda. Si ipotizzi che un terzo possegga senza titolo o a titolo di erede un bene appartenente all'asse. L'ipotesi rivela piuttosto il plurivoco contenuto della petitio. Sembrerebbe cioè che ammessa una tale azione, con siffatti limiti, essa debba considerarsi un'azione autonoma e diversa che non può certo configurarsi come petizione di eredità. Analogo discorso può essere fatto per la legittimazione dell'esecutore testamentario. Lo Schlesinger ( op.cit., p. 34) ne ammette la legittimazione con gli stessi limiti da lui posti per il curatore dell'eredità: questa azione avrebbe il limitato effetto di natura recuperatoria. In realtà sembra più corretto vedere anche in questo caso un'azione che differisce dalla petitio hereditatis per i presupposti, i soggetti e la causa petendi (Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.529).
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nota2

Il chiamato all'eredità infatti non essendo ancora erede non sarebbe legittimato all'azione di petizione; tuttavia per ovviare a questo inconveniente si ritiene che la semplice proposizione dell'azione costituisca un atto di inevitabile accettazione tacita: Coviello, Delle successioni, parte generale, Napoli, 1932, p.308 e Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.650. Perché possa esperirsi la petitio è dunque necessario che l'attore abbia già acquistato l'eredità a seguito dell'accettazione: per questo motivo si ritiene (Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.187) che non possano configurarsi come legittimati attivi coloro che non possono acquistare l'eredità con la semplice proposizione dell'azione. Non sono perciò legittimati né l'istituito sotto condizione sospensiva, né i nascituri non concepiti e neppure il sostituito nel caso di sostituzione fedecommissaria, in quanto il momento dell'acquisto risulta differito rispettivamente al verificarsi della condizione, alla nascita, alla morte dell'istituito.
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nota3

La petitio tenderebbe in quest'ultimo caso a sovrapporsi all'azione intesa ad ottenere la divisione. Mentre tuttavia quest'ultima è intesa solo all'attribuzione dei singoli diritti pro diviso, la prima possiede invece una ulteriore connotazione recuperatoria. Cfr. Cicu, La divisione ereditaria, Milano, 1947, pp. 61 e ss.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CICU, La divisione ereditaria, Milano, 1947
  • COVIELLO, Delle successioni: parte generale, Napoli, 1932
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • SCHLESINGER, La petizione di eredità, Torino, 1956

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