Legittimazione assoluta (nullità)



Secondo l'art. 1421 cod. civ. , fatte salve diverse disposizioni di legge, la nullità può esser fatta valere da chiunque vi ha interesse, potendo anche esser rilevata d'ufficio dal giudice nota1.

L'assolutezza della nullità è una regola che non parrebbe poter avere eccezione alcuna. Poichè l'inefficacia totale ed assoluta (seppure intesa come riferibile agli effetti diretti) è il primo paradigma della nullità, non potrebbe non essere intimamente contraddittoria una nullità relativa, vale a dire tale soltanto per alcuni e non per tutti. Essa infatti darebbe vita ad una situazione nella quale un atto invalido ed inefficace tra le parti potrebbe invece produrre effetti per i soggetti diversi dalle parti.

Sembra tuttavia che il legislatore abbia talvolta configurato ipotesi di questo tipo: si pensi al modo di disporre del (non più vigente) art. 15, VII comma , della Legge 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi, le cui prescrizioni a questo proposito sono state comunque novate dalla Legge 47/1985 il cui art.18 , abrogato per effetto dell'art. 136 del T.U. 380/01 è stato comunque riproposto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 30 del predetto T.U ) con riferimento agli atti di vendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale. L'azione di nullità era concessa a favore del solo acquirente non consapevole dell'abusività della lottizzazione.

Il principio della rilevabilità della nullità ad opera di chiunque deve poi essere coordinato con l'estensione del petitum (Cass. Civ., 6710/94 ), dunque con il principio della domanda e con quello dell'interesse ad agire. In relazione a quest'ultimo aspetto occorre che l'attore prospetti un qualsivoglia danno alla propria sfera giuridica: non potrebbe egli limitarsi a proporre l'azione giustificandola dal punto di vista generale di tutela dei principi giuridici. Risulta invece necessario che egli alleghi una situazione di interesse attuale e concreto (art. 100 cod. proc. civ. apri ).

Note

nota1

Rilevano le difficoltà interpretative di tale norma, a causa della estrema genericità della formula "chiunque vi abbia interesse", Filanti, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, Napoli, 1983, p. 144; Iudica, Impugnative contrattuali e pluralità di interessati, Padova, 1973, p. 97. In giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 2413/81) è stato ribadito che la rilevabilità d'ufficio della nullità non comporterebbe comunque per il giudice il potere di disporre di propria iniziativa il relativo accertamento, in quanto vigerebbe pur sempre il principio dispositivo.
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Bibliografia

  • FILANTI, Inesistenza e nullità del negozio giuridico, Napoli, 1983
  • IUDICA, Impugnative contrattuali e pluralità di interessati, Padova, 1973

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