Legittimario e petitio hereditatis


Quale rapporto si pone tra la qualità di legittimario e la possibilità di agire con l'azione di cui all'art. 533 cod.civ. ? Nessun problema per il riservatario che fin dall'apertura della successione può essere considerato erede (o perché nominato tale nel testamento o in quanto siasi aperta la successione ab intestato). Il problema si pone quando il legittimario sia stato leso o pretermesso. Nella prima ipotesi il testatore gli ha lasciato attività insufficienti a coprire la quota di riserva, mentre nel secondo caso lo ha completamente escluso dalla successione nota1. Ebbene: è evidente, in quest'ultima ipotesi, che il legittimario possa definirsi erede soltanto dopo aver vittoriosamente esperito l'azione di riduzione. Una volta diventato erede relativamente alla quota di legittima, egli avrà la possibilità di esercitare l'azione di cui all'art. 533 cod.civ. in relazione alla quota spettategli nota2.

Note

nota1

Qualora il legittimario sia stato tacitato in forza di donazioni effettuate in vita dal de cuius ovvero con legati in sostituzione di legittima, è palese che egli non assumerà mai la qualità di erede, né conseguentemente potrà agire in forza della petitio hereditatis, al più potendo difendersi con le azioni relative ai diritti pervenutigli a soddisfacimento della quota di riserva (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, t.1,1983, p.256).
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nota2

In capo al legittimario pretermesso infatti non sussiste alcuna delazione fino al momento in cui egli abbia vittoriosamente esperito l'azione di riduzione: Grosso-Burdese, Le successioni, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.396.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977

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