Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 25


ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti.
2-bis. Il Consiglio regionale approva, entro il 30 giugno 2005, il testo unico in materia urbanistica.
(Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 24)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 25"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti