Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 23


NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN ZONE SOGGETTE A TUTELA PAESAGGISTICA

[1. ...] (Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, L.R. 7 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. In via di interpretazione autentica, relativamente alla data di entrata in vigore dell’abrogazione, vedi però l’art. 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 23. Sostituiva l'art. 1, L.R. 24 marzo 1995, n. 8).

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