Legge regionale Friuli Venezia Giulia del 2007 numero 5 art. 33


COMPENSAZIONE TERRITORIALE

1. I Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione strutturale in forma sovracomunale possono utilizzare la tecnica della compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori, contro equivalenti valori di natura urbanistica o economica.

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