Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 50


NORMA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 48 e di cui agli articoli 40-septies, 50-bis e 51, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
(Comma così modificato dapprima dall'art. 43, comma 6, L.R. 25 novembre 2002, n. 31, poi dall'art. 43, L.R. 6 luglio 2009, n. 6 e infine dall’art. 3, L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 50"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti