Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 49


abrogato - CONTRIBUTI PER I PROGETTI DI TUTELA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE

[1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione in aree che interessino il territorio di più comuni, la Regione concede contributi per la progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico.
(Comma così sostituito dall'art. 43, comma 5, L.R. 25 novembre 2002, n. 31)
2. La Regione promuove a tal fin e la conclusione con gli enti locali interessati di accordi di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990. Gli accordi devono stabilire:
a) l'oggetto, i contenuti degli interventi che si intendono realizzare e uno studio di fattibilità degli stessi;
b) il programma di lavoro relativo alla progettazione degli interventi e all'elaborazione dello studio degli effetti, con l'indicazione del costo complessivo degli stessi;
c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attività tecnica di progettazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. I contributi regionali sono concessi nella misura massima del 70% delle spese di progettazione e di elaborazione dello studio degli effetti indicate nell'accordo, sulla base di programmi, annuali o pluriennali. I contributi sono subordinati alla realizzazione degli interventi secondo le modalità definite in sede di accordo.
4. Le proposte di progetti di tutela sono presentate al Presidente della Regione, secondo le modalità ed i termini indicati sull'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990].
(Articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

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