Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 40


ACCORDI DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

1. Le disposizioni dettate dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 2000 in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli accordi di programma, che comportino la variazione di uno o più strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
(Comma così modificato dall’art. 39, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
1-bis. La variazione degli strumenti di pianificazione, prevista dall'accordo di programma, riguarda esclusivamente le aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento di rilevante interesse pubblico oggetto dell'accordo.
(Comma aggiunto dall’art. 39, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
1-ter. La conclusione di un accordo di programma può essere promossa per la realizzazione, da parte di due o più amministrazioni pubbliche con l'eventuale partecipazione di soggetti privati, di opere, interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico.
(Comma aggiunto dall’art. 39, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
1-quater. L'accordo di programma è stipulato, oltre che dai soggetti di cui al comma 1-ter, dai rappresentanti:
a) dell'ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni;
b) della Provincia, nel caso di modifiche a piani comunali;
c) della Provincia e della Regione, nel caso di modifiche a piani sovracomunali.
(Comma aggiunto dall’art. 39, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
(Periodo così modificato dall’art. 39, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
Ai fini dell'esame e dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano, l'Amministrazione competente predispone, assieme al progetto definitivo, uno specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del piano da variare, nonché gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
(Periodo così modificato dall’art. 39, comma 1, lettera d), primo e secondo alinea, L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
L'espressione dell'assenso preliminare all'accordo, da parte dei rappresentanti dei soggetti partecipanti, è preceduto da una determinazione dell'organo istituzionalmente competente.
(Periodo aggiunto dall’art. 39, comma 1, lettera d), terzo alinea, L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
2-bis. L'amministrazione competente può chiamare a partecipare alla conferenza preliminare gli enti e organismi cui competono le autorizzazioni, i pareri o gli altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla legge per la realizzazione delle opere o interventi oggetto dell'accordo. L'amministrazione competente, inoltre, può definire modalità e tempi per l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti e operanti nelle aree interessate dall'intervento.
(Comma aggiunto dall’art. 39, comma 1, lettera e), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dai commi 2 e 2-bis, sia verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti indicati dai commi 1-ter e 1-quater, la proposta di accordo di programma, corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati di cui al comma 2, sono depositati presso le sedi degli enti partecipanti all'accordo, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare.
(Periodo così modificato dall’art. 39, comma 1, lettera f), primo e secondo alinea, L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano, è depositato e determini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano diffuso negli ambiti territoriali interessati dall'accordo.
(Periodo aggiunto dall’art. 39, comma 1, lettera f), terzo alinea, L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 possono formulare osservazioni e proposte:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.
5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte presentate. Qualora siano apportate modifiche sostanziali rispetto alla proposta di accordo assentita dall'organo istituzionale competente ai sensi del comma 2, l'assenso alla conclusione dell'accordo di ciascun soggetto partecipante deve essere preceduto dalla deliberazione del medesimo organo ovvero ratificata dallo stesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.
(Periodo aggiunto dall’art. 39, comma 1, lettera g), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
6. [Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previste, purché l'assenso di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dal relativo organismo consiliare entro trenta giorni. Il decreto di approvazione è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi].
(Comma abrogato dall’art. 39, comma 1, lettera h), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma comporta la variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Il decreto è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi di variante. Il decreto di approvazione produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Comma così sostituito dall’art. 39, comma 1, lettera i), L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.)
8. Il Consiglio comunale esprime l'assenso all'accordo, previo rilascio, da parte dello sportello unico dell'edilizia, dell'atto di accertamento di conformità previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2002.
(Comma così sostituito dall’art. 39, comma 1, lettera j), L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
8. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di cui al comma 6 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le Amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.)
9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte le Amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, l'Amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni.
(Periodo così modificato dall’art. 39, comma 1, lettera k), primo alinea, L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce dichiarazione di pubblica utilità.
(Periodo così modificato dall’art. 39, comma 1, lettera k), secondo alinea, L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla disciplina degli accordi in variante agli strumenti urbanistici dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 è sostituito dal rinvio al presente articolo.

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