Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 40-sexies


COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e dagli atti amministrativi attuativi posti in essere da Città metropolitana, Province, Comuni e Comunità montane. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette.
2. Il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le politiche e programmazioni di settore, in particolare con la programmazione per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico, incidenti sul territorio.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal piano regionale e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni, alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dallo stesso PTPR. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
4. Le Amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali alle conferenze di pianificazione relative al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici alle previsioni del PTPR.
5. Le Province predispongono il documento preliminare relativo alla variante di adeguamento del PTCP al PTPR in accordo con la Regione e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. La medesima variante di adeguamento del PTCP contiene la proposta di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio provinciale, comprensiva delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione dei beni paesaggistici e dei relativi interventi di valorizzazione. Dopo l’approvazione della variante di adeguamento, le Province trasmettono la proposta di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici alla Commissione regionale per il paesaggio, di cui all’articolo 40-duodecies.
(Il titolo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies), è stato aggiunto dall’art. 1, L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

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