OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO1. La Regione istituisce l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nell’ambito delle proprie strutture, con il compito di monitorare l’attuazione della pianificazione paesaggistica e l’evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto dell’esercizio da parte della Regione dei compiti di vigilanza sulle funzioni amministrative delegate ai Comuni e di valutazione delle trasformazioni incidenti sui beni paesaggistici. A tale scopo, l’Osservatorio realizza studi, raccoglie dati conoscitivi e formula proposte; inoltre, cura lo svolgimento dei processi di partecipazione dei cittadini e loro associazioni, ove stabilite ai sensi dell’articolo 40-quinquies, comma 3.
2. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, nell’esercizio dei propri compiti, collabora con l’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli Enti di gestione dei parchi e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché, previo specifico accordo, con le associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, con gli altri soggetti istituzionali cui sono attribuite funzioni di vigilanza sul territorio e con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).
3. La Giunta regionale presenta ogni tre anni il rapporto sullo stato del paesaggio regionale. A tale scopo può attivare forme di collaborazione con i soggetti di cui al comma 2.
4. Per favorire la diffusione della conoscenza sullo stato del paesaggio e sulle politiche e attività di tutela e valorizzazione realizzate dalla Regione e dalle Autonomie locali, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio realizza attività di informazione ai cittadini, anche tramite l’utilizzo di sistemi telematici. A tal fine può avvalersi dell’Archivio regionale della pianificazione, istituito ai sensi dell’articolo 51, comma 3-bis e dell’IBACN.
(Il titolo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies), è stato aggiunto dall’art. 1, L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)