Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 40-octies


OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO

1. La Regione istituisce l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nell’ambito delle proprie strutture, con il compito di monitorare l’attuazione della pianificazione paesaggistica e l’evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto dell’esercizio da parte della Regione dei compiti di vigilanza sulle funzioni amministrative delegate ai Comuni e di valutazione delle trasformazioni incidenti sui beni paesaggistici. A tale scopo, l’Osservatorio realizza studi, raccoglie dati conoscitivi e formula proposte; inoltre, cura lo svolgimento dei processi di partecipazione dei cittadini e loro associazioni, ove stabilite ai sensi dell’articolo 40-quinquies, comma 3.
2. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, nell’esercizio dei propri compiti, collabora con l’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli Enti di gestione dei parchi e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché, previo specifico accordo, con le associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, con gli altri soggetti istituzionali cui sono attribuite funzioni di vigilanza sul territorio e con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).
3. La Giunta regionale presenta ogni tre anni il rapporto sullo stato del paesaggio regionale. A tale scopo può attivare forme di collaborazione con i soggetti di cui al comma 2.
4. Per favorire la diffusione della conoscenza sullo stato del paesaggio e sulle politiche e attività di tutela e valorizzazione realizzate dalla Regione e dalle Autonomie locali, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio realizza attività di informazione ai cittadini, anche tramite l’utilizzo di sistemi telematici. A tal fine può avvalersi dell’Archivio regionale della pianificazione, istituito ai sensi dell’articolo 51, comma 3-bis e dell’IBACN.
(Il titolo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies), è stato aggiunto dall’art. 1, L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

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