Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 40-duodecies


COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO

1. In attuazione dell’articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è istituita la Commissione regionale per il paesaggio.
2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta:
a) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali o un suo delegato;
b) dal Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio o un suo delegato;
c) dal Soprintendente per i beni archeologici competente per territorio o un suo delegato;
d) da un rappresentante della Regione, responsabile degli uffici preposti alla tutela del paesaggio o un suo delegato;
e) da un rappresentante della Provincia, responsabile dell’ufficio preposto alla tutela del paesaggio, competente per territorio, o un suo delegato;
f) da tre esperti in materia di paesaggio individuati dalla Giunta regionale tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell’ambito delle terne designate dalle Università aventi sede in regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi.
3. La Giunta regionale designa il Presidente della Commissione regionale per il paesaggio, scegliendolo tra i componenti di cui alle lettere d) e f) del comma 2.
4. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco competente per territorio, nonché, nei casi in cui la proposta riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali, un rappresentante del competente Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, e, ove esistente, un rappresentante della Comunità montana competente per territorio.
5. La Commissione regionale per il paesaggio è nominata con D.P.Reg., dura in carica cinque anni e ha sede presso la Regione.
6. La Commissione regionale per il paesaggio, di propria iniziativa ovvero su istanza presentata dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o dai Comuni interessati, dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali, provvede a proporre:
a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all’articolo 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
b) la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare ovvero siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene;
c) l’integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di competenza regionale.
7. La Commissione regionale per il paesaggio può, su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali, esprimere il proprio parere anche in merito alle proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza ministeriale, di cui all’articolo 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
(Il titolo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies), è stato aggiunto dall’art. 1, L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

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