Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 39


OPERE DI INTERESSE COMUNALE

1. Il Comune provvede con il P.O.C. alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.
2. Compete inoltre al P.O.C. la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. [La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 costituisce adozione di variante al P.O.C. e viene approvata con il procedimento disciplinato dall'art. 34. È comunque fatto salvo il regime transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41].
(Comma abrogato dall’art. 38, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
4. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse comunale il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
(Comma così modificato dall’art. 38, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)

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