Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 38


OPERE DI INTERESSE REGIONALE O PROVINCIALE

1. Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche previste dagli atti di programmazione ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale regionali o provinciali, continua a trovare applicazione quanto disposto dall'art. 158 della L.R. n. 3 del 1999.

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