Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 35


PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI P.U.A.

1. Dopo l'adozione il Comune procede al deposito dei PUA presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
(Periodo così modificato dall’art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
Per i P.U.A. d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal Comune, fermo restando che l'atto di autorizzazione o il preavviso di diniego dello stesso sono comunicati agli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, completa della necessaria documentazione.
(Periodo così modificato dall’art. 36, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma precedente chiunque può formulare osservazioni.
3. Il Comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il P.U.A.
4. Il P.U.A. contestualmente al deposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del P.S.C. o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore.
(Periodo così modificato dall’art. 36, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
[Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva].
(Periodo soppresso dall’art. 36, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
Il Comune è tenuto, in sede di approvazione, ad adeguare, il piano alle osservazioni formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate. Il Comune, qualora non siano stati espressi sul PUA i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, convoca per la loro acquisizione una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, prima dell'invio alla Provincia del piano adottato.
(Periodo aggiunto dall’art. 36, comma 1, lettera d), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
I lavori della conferenza di servizi sono conclusi comunque entro il termine perentorio di trenta giorni.
(Periodo aggiunto dall’art. 36, comma 1, lettera d), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
4-bis. Copia integrale del piano approvato è depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
(Comma aggiunto dall'art. 29, comma 8, L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)
4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai sensi del comma 4-bis.
(Comma aggiunto dall'art. 29, comma 8, L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)

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