Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 33


PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL R.U.E.

1. Il Comune adotta il R.U.E. e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il R.U.E. Il medesimo procedimento si applica anche per le modifiche al R.U.E.
2. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
(Comma così sostituito dall'art. 29, comma 6, L.R. 19 dicembre 2002, n. 37
Testo previgente:
2. Copia integrale del R.U.E. approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.)
3. Il R.U.E. entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 2.
4. Ogni modifica del R.U.E. comporta l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato.
4-bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.
(Comma aggiunto dall’art. 34, L.R. 6 luglio 2009, n. 6)

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