Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 31


PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (P.U.A.)

1. I Piani urbanistici attuativi (P.U.A.) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal P.O.C. qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.
2. I P.U.A. possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del P.U.A. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.
(Comma aggiunto dall'art. 29, comma 3, L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)
3. Il Comune può stabilire il ricorso al P.U.A. per dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal P.O.C. ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30.
4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del P.U.A.
5. In sede di approvazione del P.U.A. il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia. Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.
6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal P.U.A., è stipulata una apposita convenzione.

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