Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 21


P.T.C.P. CON EFFETTI DI PIANI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. Il P.T.C.P. può assumere, su richiesta e d'intesa con i comuni interessati, il valore e gli effetti del P.S.C.
2. Il P.T.C.P. può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.
3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese.
4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del P.T.C.P., nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27.

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