Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 18


ACCORDI CON I PRIVATI

1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
(Comma così sostituito dall’art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.)
2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.
(Comma così sostituito dall’art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.)
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente.
(Gli attuali periodi secondo e terzo così sostituiscono l’originario secondo periodo per effetto dell’art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.)
L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
(Gli attuali periodi secondo e terzo così sostituiscono l’originario secondo periodo per effetto dell’art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.)
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della legge n. 241/1990.
(Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lettera d), L.R. 6 luglio 2009, n. 6)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 18"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti