Legge regionale del 1985 numero 52 art. 5


1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui al terzo comma del precedente articolo 3 dovranno pervenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità montane, su indicazioni e proposte dei Comuni e delle associazioni agrarie, formuleranno un piano di interventi, anche per un'eventuale diversa destinazione dei terreni di uso civico, in relazione a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
3. Gli interventi di cui al precedente comma saranno disciplinati e finanziati con successiva legge regionale.

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