Legge regionale del 1985 numero 52 art. 4


1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, per le alienazioni e le modifiche di destinazione dei beni d'uso civico, di cui all'art. 12 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, si applicano le disposizioni dei seguenti commi.
2. Il direttore generale competente può autorizzare le alienazioni o i mutamenti di destinazione a condizione che gli strumenti urbanistici generali prevedano diversa destinazione dei beni stessi ovvero in connessione ad opere ed interventi di pubblica utilità.
(Comma sostituito dall'art. 2, comma 11 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3)
3. La Giunta Regionale può altresì autorizzare alienazioni o mutamenti di destinazione, purché conseguenti ad atti deliberativi, esecutivi alla data del 31 dicembre 1984, delle amministrazioni competenti.
4. Ai fini degli adempimenti istruttori, la Regione può avvalersi degli uffici di Province o di Comunità montane, previe intese con le amministrazioni interessate a norma dell'art. 69 dello Statuto regionale; la Regione può altresì conferire, ai medesimi fini, incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche, con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, se delegato.

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