Legge regionale del 1985 numero 52 art. 1


1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite alla Regione Lombardia con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, se delegato.

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