Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 9


NUCLEO DI VALUTAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.
(Comma così modificato dall'art. 1, primo comma, decimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
2. È compito del nucleo:
a) monitorare le attività di valutazione di cui al successivo art. 10;
b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del Q.T.R. ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e documenti della pianificazione settoriale regionale e loro traduzione in termini informatici;
c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che con proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione, lo trasmetterà con propria delibera al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del S.I.T.O. e agli sportelli unici per l'edilizia.
3. Del nucleo di valutazione fanno parte:
- l'Assessore regionale all'urbanistica e governo del territorio che lo presiede;
(Alinea così modificato dall'art. 1, primo comma, undicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
- i Dirigenti dei Servizi urbanistica e governo del territorio del Dipartimento regionale relativo;
(Alinea così modificato dall'art. 1, primo comma, undicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
- il segretario dell'Autorità di bacino;
- gli Assessori Provinciali all'uopo delegati dalla Giunta Provinciale;
- un delegato dell'A.N.C.I., uno dell'U.N.C.E.M. e uno dell'A.N.C.E.;
- un delegato in rappresentanza dei parchi della Regione Calabria;
- un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli Architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, degli Ingegneri, dei Geologi, degli Agronomi e Forestali, nonché dei Geometri;
(Alinea così sostituito dall'art. 1, primo comma, dodicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
- un rappresentante designato da ognuna delle Università Calabresi;
- un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche;
- un rappresentante dell'Unione piccoli comuni;
- un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;
(Alinea aggiunto dall'art. 1, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
(Alinea aggiunto dall'art. 1, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
- un delegato della Lega delle Autonomie Locali.
(Alinea aggiunto dall'art. 1, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
4. da 5 esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico architettonico e paesaggistico della Calabria e di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico.
(Comma così sostituito dall'art. 1, primo comma, quattordicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
5. I componenti il Nucleo di Valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l'intera durata della legislatura e comunque fino alla designazione dei sostituti.
6. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvederà alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura.

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