Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 7


GLI AMBITI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:
a) il territorio regionale;
b) il territorio delle province;
c) il territorio dei comuni, dei loro consorzi e delle loro unioni;
d) gli ambiti territoriali e gli specchi d'acqua compresi nei parchi e nelle riserve naturali nazionali e regionali;
e) gli ambiti territoriali compresi nei bacini regionali ed interregionali nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146, D.Lgs. n. 42/2004;
(Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
f) i territori dei consorzi di bonifica.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti