Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 45


AUTORITÀ DI PROGRAMMA

1. L'Autorità di programma, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale:
(Alinea così modificato dall'art. 4, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
a) coordina l'attività dei responsabili nominati dai soggetti partecipanti;
b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del programma e del corretto e razionale svolgimento delle procedure;
c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità, degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmatici definiti.
2. L'Autorità riferisce periodicamente sull'attuazione del programma d'area alla Conferenza di programma e propone alla stessa l'assunzione dei provvedimenti di competenza, curandone l'esecuzione.

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