Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 44


SOGGETTI ATTUATORI DEL PROGRAMMA D'AREA (Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)

1. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione ed alla gestione degli interventi previsti dal programma d'area in relazione agli obblighi assunti.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'accordo, ciascuno dei soggetti partecipanti individua il responsabile del programma di propria competenza, che svolge i seguenti compiti:
a) cura l'esecuzione degli interventi, promuovendo e coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la loro completa e sollecita realizzazione;
b) fornisce all'Autorità di programma tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 44"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti