Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 28


INTERVENTO SOSTITUTIVO PROVINCIALE

1. Sono obbligati a dotarsi di P.S.C. tutti i comuni della Regione.
2. Qualora non vi provvedano entro il termine previsto dalla presente legge, provvederà in via sostitutiva la Provincia territorialmente competente a mezzo di commissari ad acta appositamente nominati per l'adozione.
3. Il detto intervento sostitutivo sarà attuato con il seguente procedimento:
a) constatata l'inottemperanza da parte di un Comune, la Giunta provinciale, delibererà di diffidare il Comune ad adempiere nel termine di 60 giorni;
b) trascorso infruttuosamente tale termine, verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Provincia nominerà i commissari ad acta con l'incarico di adottare il piano nell'ipotesi in cui lo stesso fosse già completo di ogni suo elemento;
c) nella ipotesi in cui gli elementi progettuali e/o procedimentali non fossero completi, la Provincia darà mandato ai commissari di procedere per quanto mancante anche previa la nomina, se occorrente, di nuovi progettisti e/o di conferimento di incarico a quelli già nominati. La Provincia assegnerà inoltre ai commissari modalità e termini per l'espletamento dell'incarico che dovrà concludersi con l'adozione dello strumento urbanistico;
d) per ogni intervento sostitutivo sarà nominato un collegio di tre commissari.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 28"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti