Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 25-bis


FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI PAESAGGISTICI D'AMBITO (PPD'A)

1. Il PPd'A ha valore di piano paesaggistico alla luce del D.Lgs. n. 42/2004 e definisce le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo.
2. Le competenze in materia di Piani Paesaggistici d'Ambito sono della Regione che, nella sua autonomia ed eventualmente in maniera coordinata con i Ministeri competenti in base a quanto indicato al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, stabilisce le modalità attuative per la loro redazione e gestione.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29)
3. Il procedimento di elaborazione e approvazione dei PPd'A è distinto per ciascun ambito.
4. Ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il PPd'A è oggetto di concertazione con le Province e gli altri Enti e soggetti interessati e fa riferimento alle determinazioni della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di paesaggio.
5. La Regione, ultimata la fase di concertazione, assume la versione definitiva del PPd'A, lo adotta, lo pubblica e lo invia alle Province interessate, alle Soprintendenze e ad altri Enti e soggetti per le relative osservazioni. Entro 60 giorni vengono raccolte le osservazioni e predisposte le relative determinazioni. Il Piano Paesaggistico d'Ambito viene approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.
(Articolo aggiunto dall'art. 3, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi ulteriormente modificato)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 25-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti