Legge regionale Calabria del 2002 numero 19 art. 10


VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ, DI IMPATTO AMBIENTALE E STRATEGICA (Rubrica così sostituita dall'art. 1, primo comma, quindicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)

1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità e la Valutazione Ambientale Strategica.
(Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 12 giugno 2009, n. 19)
2. La verifica di coerenza accerta che i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai princìpi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano coerenti con quelle della pianificazione vigente, ai diversi livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa; vale a dire:
a) alla tutela e conservazione del sistema naturalistico-ambientale;
b) all'equilibrio e funzionalità del sistema insediativo;
c) all'efficienza e funzionalità del sistema relazionale;
d) alla rispondenza con i programmi economici.
3. La verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai princìpi e alle procedure di cui alla presente legge. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa ed è rivolta:
a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;
b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività;
c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.
4. Gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità. Tale verifica potrà essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva 2001/42/CE.
(Periodo aggiunto dall'art. 1, primo comma, sedicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
5. Le procedure di verifica sono attuate attraverso la Conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13.
6. Nelle ipotesi contemplate nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2001, n. 197 si opera in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva stessa specie per quanto attiene gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
6-bis. Per gli strumenti di pianificazione che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e che secondo il disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni necessitano di valutazione ambientale, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere espletata, nelle diverse fasi di elaborazione, adozione e approvazione degli strumenti, in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Titoli I e II.
(Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lettera b), L.R. 12 giugno 2009, n. 19)
7. Lo studio di impatto ambientale deve riguardare l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che i piani anzidetti hanno sull'ambiente, inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane (uomo, fauna, flora, suolo e sottosuolo, mare, acque superficiali e sotterranee, aria, clima, paesaggio, ambiente urbano e rurale) e delle loro reciproche interazioni.
(Periodo così modificato dall'art. 1, primo comma, diciassettesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
Nelle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione qualunque soggetto può presentare, nei periodi di pubblicazione previsti, osservazioni e proposte in ordine alla compatibilità ambientale e di esse deve tenersi conto ai fini dell'approvazione dello strumento. In sede di definitivo recepimento nell'ordinamento regionale della citata direttiva 2001/42/CE, da effettuarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno definite le norme procedimentali di dettaglio e la relativa competenza. Fino a tale data le determinazioni in merito alle richieste di valutazione di impatto ambientale sono adottate dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori all'urbanistica e governo del territorio e all'ambiente.
(Periodo così modificato dall'art. 1, primo comma, diciassettesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)
8. Le determinazioni di cui al precedente comma 7 si intendono applicate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di progetti relativi ad opere di interesse regionale e sub regionale, ai sensi del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e seguenti nonché degli elenchi allegati.
(Comma aggiunto dall'art. 1, primo comma, diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14)

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