Legge regionale Basilicata del 1999 numero 23 art. 33


TITOLO IV I modi della pianificazione territoriale ed urbanistica - CAPO IV Modalità della perequazione urbanistica - (FINALITÀ E CONTENUTI DELLA PEREQUAZIONE)

1. La perequazione urbanistica persegue l'equità distributiva dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione e la ripartizione equa tra proprietà private dei gravami derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città (S.R.A.U.).
2. La pratica della perequazione urbanistica si basa su un accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.
3. La valutazione dei valori da compensare viene effettuata assumendo come criterio l'indifferenza delle determinazioni del P.O. o del R.U., rispetto al valore dei suoli che dipende esclusivamente dallo stato di fatto e di diritto in cui i suoli stessi si trovano al momento della formazione del piano.
4. L'accordo fra e con i privati può essere determinato come esito di asta pubblica fra operatori, basata su condizioni di sostanziale equilibrio tra la domanda e l'offerta di suolo oggetto di trasferimento di diritti edificatori.
5. Il progetto di piano relativo all'armatura urbana (S.R.A.U.) definito nella Pianificazione strutturale e in quella operativa costituisce il riferimento dimensionale della domanda di suolo.

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