Legge del 2016 numero 122 art. 7


CAPO III Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza - SEZIONE I (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI, IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE. ACCESSO E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELL'AUTORITÀ CENTRALE)

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile.

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