Legge del 2016 numero 122 art. 5


CAPO II Disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE. PROCEDURA DI INFRAZIONE 2013/4212)

1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 569, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

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