Legge del 2016 numero 122 art. 37


CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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