Legge del 2016 numero 122 art. 31


CAPO VII Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E AL PRELIEVO VENATORIO. CASO EU PILOT 6955/14/ENVI)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

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