Legge del 2015 numero 68 art. 2




1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;
c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».
2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;
c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;
d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».
3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».
4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».
5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».
6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

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