Legge del 2014 numero 161 art. 8


DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI. ESENZIONE IN FAVORE DEGLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO, DELLE FONDAZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI COSTITUITE ALL'ESTERO, NONCHÉ IN MATERIA DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO. PROCEDURE DI INFRAZIONE N. 2012/2156 E N. 2012/2157

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati»;
b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo»;
2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo».

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