Legge del 2014 numero 161 art. 21


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, RELATIVE ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO. SENTENZA PREGIUDIZIALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 10 OTTOBRE 2013 NELLA CAUSA C-94/12

1. All'articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria».

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