Legge del 2014 numero 161 art. 20


CAPO V Disposizioni a tutela della concorrenza (MODIFICHE AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RELATIVE AGLI AFFIDATARI DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE. CASO EU PILOT 4680/13/MARK)

1. All'articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi»;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2014 numero 161 art. 20"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti