Legge del 2014 numero 161 art. 11


DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 4 LUGLIO 2012, CONCERNENTE GLI STRUMENTI DERIVATI OTC, LE CONTRO PARTI CENTRALI E I REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-quater, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento di cui al comma 1 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza»;
b) all'articolo 4-quater, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento»;
c) all'articolo 193-quater, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza».

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