Legge del 2012 numero 247 art. 52


CONTENUTO DELLA DECISIONE

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

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