Legge del 2012 numero 234 art. 55


PUNTI DI CONTATTO EUROPEI

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee:
a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;
b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

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