Legge del 2012 numero 220 art. 16



1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.».

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