Legge del 2011 numero 183 art. 9


LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «struttura paritetica da istituire» sono sostituite dalle seguenti: «struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza».
2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di benchmarking, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.»;
b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini della relazione al Parlamento» è inserita la seguente: «anche»;
c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;
d) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento»;
e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma»;
f) al comma 32, lettera d), le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»;
g) dopo il comma 32, è inserito il seguente:
«32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero ai sensi del comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non ai sensi del comma 12»;
i) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte le seguenti: «e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma»;
l) al comma 33, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13»;
m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
«33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.
33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;
n) al comma 34, è premesso il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.»;
o) dopo il comma 34, è inserito il seguente:
«34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».

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