Legge del 2011 numero 183 art. 26


abrogato MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE CORTI DI APPELLO

[1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.
2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.]
(Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10)

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