Legge del 2010 numero 96 art. 39


PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/12/CE, CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI

1. Il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, è adottato entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in revisione del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:
1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti;
2) adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti;
3) sottoposti alla vigilanza dell'autorità indipendente di cui alla lettera d) che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte del gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare;
b) prevedere apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in un'ottica di liberalizzazione, con riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali corrisposti dagli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione degli utenti e non discriminazione e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;
c) escludere dall'applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006;
d) designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti dall' articolo 11 della direttiva 2009/12/CE, prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
e) istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorità nazionale di vigilanza attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura utile a garantire i costi diretti e indiretti connessi alla costituzione o al potenziamento di un'apposita struttura da realizzare nell'ambito della dotazione organica dell'ENAC;
f) attribuire all'autorità nazionale di vigilanza, escludendo l'applicazione delle previsioni di cui all' articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscano annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali;
g) prevedere, laddove il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero degli utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, che l'accesso venga determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale ed approvati dall'autorità nazionale di vigilanza;
h) ammettere la tutela giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità nazionale di vigilanza che sono da qualificare vincolanti e che vengono adottate di regola entro un termine perentorio dal deferimento della questione;
i) prevedere che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato all'attuazione di specifiche disposizioni del citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE.

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