Legge del 2009 numero 99 art. 60


MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N. 422
1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003»;
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse»;
3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso»;
b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis)».

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