Legge del 2009 numero 99 art. 6


SEMPLIFICAZIONE E ABOLIZIONE DI ALCUNE PROCEDURE E CERTIFICAZIONI DOVUTE DALLE IMPRESE
1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».
5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».

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