Legge del 2009 numero 99 art. 58


REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FERROVIARI PASSEGGERI IN AMBITO NAZIONALE

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l’accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all’utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell’ articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all’estero, nei limiti dei medesimi princìpi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all’ articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all’ articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell’avvio delle attività finalizzate all’ottenimento del certificato di sicurezza.
(Comma così modificato dall'art. 11, comma 6-ter, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14)
5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività continuano ad avere accesso all’infrastruttura nazionale, ferma restando la necessità di richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

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